Anno 2002
Sentenza n° 204/02
Emessa il 05/04/2002
R.G.T. n° 7/02
R.G.N.R. n° 1558/00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sanremo, in composizione
monocratica in persona dei Dr. Massimiliano RAINIERI ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di:
(OMISSIS)
IMPUTATO
art. 624 c.p. per essersi impossessato,
per trarne profitto, di una cartella contenente due schede telefoniche
ricaricabili (OMISSIS) sottranedole a OMISSIS che le deteneva sulla sua
autovettura, in San Remo il 4/1/2000.
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero e il difensore
concordemente chiedono che venga emessa sentenza ex art. 531 c.p.p.
MOTIVAZIONE
Ex art. 152 cpv cp la remissione extraprocessuale
di querela, oltre che espressa, può essere tacita e si integra in
tale forma quando il soggetto titolare del relativo potere ponga in essere
atti o fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela,
in altri termini quando tenga in tal senso una condotta concludente dal
significato certo ed univoco.
Ebbene, nella specie, deve appunto
ritenersi realizzata un'ipotesi di remissione tacita. Infatti la persona
offesa, querelante ed unico teste, non solo non si è presentata
al dibattimento dopo diverse citazioni senza addurre giustificazione alcuna,
fatti già ex se indicativi di uno scarso interesse alla punizione
del colpevole, ma è rimasta assente - e silente - anche all'odierna
udienza, benchè in occasione dell'ultima citazione le fosse stato
espressamente comunicato che la mancata comparizione si sarebbe interpretata
come volontà di rimettere.
Ed è noto, in proposito,
il condivisibile orientamento espresso dal giudice di legittimità:
"l'omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione
tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento,
formulato dal giudice, che la sua assenza all'udienza successiva sarebbe
stata interpretata in tal modo" (cfr. Cass sez 5 n 31963 del 27.8.2001
ud. del 25.6.2001).
L'art. 155 cp detta al querelato
un onere di ricusazione, ossia di attivarsi attraverso atti o fatti incompatibili
con la volontà di accettare la remissione di querela. E quest'onere,
nella specie, non è stato adempiuto. La remissione deve dunque ritenersi
accettata.
Non resta, pertanto, che dichiarare
l'estinzione del reato con la prescritta formula.
PTM
Visto l'art 531 cpp,
dichiara non doversi procedere
nei confronti di OMISSIS in quanto il reato a lui ascritto si è
estinto per remissione di querela.
San Remo, 5.4.2002.
Il Giudice
Massimiliano Rainieri
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