Camera Penale di San Remo

Anno 2002
Sentenza n° 204/02
Emessa il 05/04/2002
R.G.T. n° 7/02
R.G.N.R. n° 1558/00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sanremo, in composizione monocratica in persona dei Dr. Massimiliano RAINIERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di: (OMISSIS)
IMPUTATO
art. 624 c.p. per essersi impossessato, per trarne profitto, di una cartella contenente due schede telefoniche ricaricabili (OMISSIS) sottranedole a OMISSIS che le deteneva sulla sua autovettura, in San Remo il 4/1/2000.
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero e il difensore concordemente chiedono che venga emessa sentenza ex art. 531 c.p.p.
MOTIVAZIONE
Ex art. 152 cpv cp la remissione extraprocessuale di querela, oltre che espressa, può essere tacita e si integra in tale forma quando il soggetto titolare del relativo potere ponga in essere atti o fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, in altri termini quando tenga in tal senso una condotta concludente dal significato certo ed univoco.
Ebbene, nella specie, deve appunto ritenersi realizzata un'ipotesi di remissione tacita. Infatti la persona offesa, querelante ed unico teste, non solo non si è presentata al dibattimento dopo diverse citazioni senza addurre giustificazione alcuna, fatti già ex se indicativi di uno scarso interesse alla punizione del colpevole, ma è rimasta assente - e silente - anche all'odierna udienza, benchè in occasione dell'ultima citazione le fosse stato espressamente comunicato che la mancata comparizione si sarebbe interpretata come volontà di rimettere.
Ed è noto, in proposito, il condivisibile orientamento espresso dal giudice di legittimità: "l'omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza all'udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo" (cfr. Cass sez 5 n 31963 del 27.8.2001 ud. del 25.6.2001).
L'art. 155 cp detta al querelato un onere di ricusazione, ossia di attivarsi attraverso atti o fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione di querela. E quest'onere, nella specie, non è stato adempiuto. La remissione deve dunque ritenersi accettata.
Non resta, pertanto, che dichiarare l'estinzione del reato con la prescritta formula.
PTM
Visto l'art 531 cpp,
dichiara non doversi procedere nei confronti di OMISSIS in quanto il reato a lui ascritto si è estinto per remissione di querela.
San Remo, 5.4.2002.
Il Giudice
Massimiliano Rainieri